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Carta dei servizi Ufficio IMU

Richiesta di riversamento IMU

A chi è rivolto

Al contribuente che abbia erroneamente indicato sul modello F24 il codice catastale del Comune di Genova, anziché quello del comune competente.

Cosa offre

Il riversamento da parte del Comune di Genova al Comune competente in caso di indicazione errata del codice catastale sul modello F24.

Come fare

L’interessato può richiedere il riversamento IMU con le seguenti modalità:

  • in via telematica accedendo all’apposita sezione del sito istituzionale dedicata ai “Servizi on line” (link: Genova Digitale | Comune di Genova | Sito Istituzionale) e selezionando in ricerca per “Argomenti” l’item “Tasse e Tributi” dal menu a tendina e successivamente selezionare “Altro”.

L’accesso è consentito unicamente con le credenziali SPID, con Carta d’Identità Elettronica (CIE) e Carta Nazionale dei Servizi (CNS);

Riversamento del pagamento dell’IMU e della TASI

  • tramite mail certificata (PEC) a comunegenova@postemailcertificata.it
  • a mano presso l’Archivio Protocollo Generale – Via di Francia 1 - secondo gli orari di apertura dell’ufficio dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30

In caso di inoltro della domanda tramite PEC o a mano presso gli uffici, la modulistica è scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Genova (Richiesta riversamento IMU).

Documenti da allegare alla domanda di riversamento: copia del documento di identità (obbligatorio per la modalità cartacea e la PEC), le ricevute di versamento e tutta la documentazione utile posseduta. Per le istanze presentate a nome di contribuenti deceduti occorre allegare anche l’apposito modulo di autocertificazione per eredi.

Quanto costa

Nessun onere a carico del cittadino.

Responsabile

Dott.ssa Alessandra Vargiu
Telefono: 010 5575473
Email: avargiu@comune.genova.it

Dove rivolgersi

Entrate Tributarie

Ufficio IMU-TASI

Via A. Cantore, 3 – 10° piano - 16149 Genova mappa

Telefono: 010 5575584

Email: imuonline@comune.genova.it (per informazioni)

PEC: comunegenova@postemailcertificata.it (per inviare documentazione)

Apertura al pubblico: l’ufficio riceve su appuntamento dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30 e il mercoledì anche dalle ore 14.00 alle ore 16.00.

Sportello virtuale: servizio di videochiamata con operatore attivo il lunedì e il giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 su appuntamento da prenotarsi sull’agenda online del sito istituzionale (Tributi agenda)

Come raggiungere l’Ufficio:  

  • In autobus: linee 1 - 3 - 9 - 18 - 20 e altri (www.amt.genova.it)
  • In metro: fermata di Piazza Dinegro
  • In treno: fermata San Benigno oppure piazza Principe + autobus diretti a ponente

In auto: parcheggio auto su strada a pagamento o libero

Standard di qualità

Tempestività

Indicatore
Valore garantito
Risultati raggiunti anno precedente
Tempo massimo di conclusione dell’istruttoria ed emissione del provvedimento di diniego o di liquidazione del riversamento dalla presentazione della richiesta
Entro 180 giorni dalla presentazione dell’istanza
92,86%
il mancato raggiungimento è dovuto alla mancata assegnazione all'ufficio delle istanze

Azioni di miglioramento in corso

L’organizzazione persegue il miglioramento continuo dell’efficacia e dell’efficienza dei propri servizi a beneficio di tutte le parti interessate.

Nel rispetto di questo principio sono avviate per l’anno 2024 le seguenti azioni di miglioramento:

1) Monitoraggio costante della documentazione inviata all’Ufficio tramite PEC per evitare che, a causa dell’elevato numero di invii soprattutto nei periodi di scadenza, non vengano rispettati i termini nella risposta;

2) Nei casi di situazioni complesse, telefonate da parte dell’Ufficio ad integrazione delle mail inviate e ricevute sulla casella di posta imuonline o tramite PEC per assistere prontamente il cittadino ed evitare possibili fraintendimenti da entrambe le parti.

Rimborsi

La Carta dei Servizi impegna il soggetto emittente al rispetto dei principi e delle regole in essa contenuti.

Le previsioni seguenti sono definite in conformità alla legge 69/2009, al Codice del consumo ed alla legge 24 marzo 2012, n. 27.

Maggiori Informazioni

Tutela del cittadino

I principali istituti a tutela del cittadino sono:

Ravvedimento operoso, secondo il quale chi ha omesso la presentazione della dichiarazione entro la scadenza fissata o non ha effettuato il pagamento, può sanare la propria posizione a condizione che l’ufficio non abbia ancora accertato la violazione (art. 13 d.lgs. 472/1997), attraverso la presentazione della dichiarazione e il pagamento dovuto a titolo di sanzioni ed interessi;

Autotutela, con cui il contribuente può richiedere all’Amministrazione la revisione o l’annullamento di un atto infondato, illegittimo o viziato da errori (art. 21 nonies della L. n. 241/1990, s.m.i.);

- Per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa. La procedura di reclamo/mediazione deve essere conclusa, a pena di improcedibilità del ricorso, entro il termine di novanta giorni dalla data di notifica di quest’ultimo (art. 17 bis, D. Lgs. n° 546/92);

Ricorso alla Corte Tributaria di primo grado di Genova entro 60 giorni dalla notifica, secondo le disposizioni del D.Lgs. del 31.12.1992 n. 546 (o di secondo grado, o Corte di Cassazione), nel caso in cui il contribuente ritenga la pretesa tributaria illegittima o infondata. Possono essere impugnati: avviso d’accertamento esecutivo; provvedimenti di diniego del rimborso, anche parziale; altri atti impugnabili per legge presso le Corti Tributarie, secondo modalità e procedure che vengono riportate sugli atti stessi.

Informativa relativa ai ricorsi

Il contribuente può presentare ricorso entro 60 giorni dalla notifica contro:

  • avviso di accertamento ed irrogazione delle sanzioni – intimazione ad adempiere
  • provvedimento di liquidazione del rimborso
  • diniego di rimborso parziale o totale.

Per controversie di valore fino a 3.000,00 euro il ricorso può essere proposto direttamente dall’interessato, senza avvalersi di assistenza tecnica.

Per importi superiori a 3.000,00 euro, il ricorrente deve necessariamente farsi assistere da un difensore abilitato, ai sensi di quanto previsto all'articolo 12 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546.

Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Nel caso in cui si è assistiti da un difensore abilitato, il ricorso deve essere proposto mediante notifica al Comune di Genova unicamente via PEC all’indirizzo comunegenova@postemailcertificata.it con le modalità stabilite dall’art.16 bis commi 3 e 3 bis del D.Lgs 31.12.1992 n. 546.
Nel caso in cui non si avvalga dell'assistenza tecnica, l'interessato ha facoltà di notifica e deposito cartaceo del ricorso con le modalità previste dall’art. 16 del medesimo decreto.

In tal caso il ricorso può essere presentato presso il Comune di Genova – Direzione Politiche delle Entrate – Settore Riscossione e Contrasto all’Evasione – presso Protocollo Generale – Via di Francia 1 , 9° piano – 16149 Genova.
Successivamente, entro 30 giorni dalla notifica del ricorso al Comune, il ricorrente dovrà costituirsi in giudizio mediante deposito di copia del ricorso presso la Corte Tributaria di primo grado adita, secondo le modalità previste dall’art. 22 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546.

La Corte Tributaria di primo grado territorialmente competente è sita in Piazza Dante 7 – 16121- Genova.

Ai sensi dell'art. 17 bis del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546, così come modificato dall'art. 9 del D.Lgs 24.09.2015 n. 156, per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Per valore della lite, di cui al periodo precedente, si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato (art. 12 comma 2 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546, così come modificato dall'art. 9 del D.Lgs 4.09.2015 n. 156).

In tali casi, il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica del Comune di Genova, termine entro il quale può essere attivata la mediazione. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
Entro 30 giorni dal termine della mediazione, è possibile depositare, con le stesse modalità sopra indicate, il ricorso in Commissione Tributaria di Genova per la costituzione in giudizio del ricorrente.