A chi è rivolto
Al contribuente che riceve un avviso di accertamento - intimazione ad adempiere.
Al contribuente che riceve un avviso di accertamento - intimazione ad adempiere.
La rettifica o l’annullamento di un avviso di accertamento - intimazione ad adempiere qualora l’atto sia stato emesso sulla base di dati errati.
L’interessato può, entro 60 giorni dal ricevimento dell’atto, presentare l’istanza di rettifica o annullamento con le seguenti modalità:
L’accesso è consentito unicamente con le credenziali SPID, con Carta d’Identità Elettronica (CIE) e Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
In caso di inoltro tramite PEC o a mano presso gli uffici, la richiesta va presentata in carta libera.
Nessun onere a carico del richiedente.
Entrate Tributarie e Canoni
Ufficio Contrasto all’Evasione
Via di Francia, 1 – 2° piano - 16149 Genova mappa
Telefono: 010 469991
Email: imugenova@comune.genova.it
PEC: comunegenova@postemailcertificata.it (per inviare documentazione)
Apertura al pubblico: l’ufficio riceve su appuntamento telefonico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30 e il mercoledì anche dalle 14.00 alle 16.00
Sportello virtuale: servizio di appuntamento telefonico con operatore attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e il mercoledì e il giovedì anche dalle ore 14.00 alle 16.00 da prenotarsi sull’agenda online del sito istituzionale (Tributi agenda)
Come raggiungere l’Ufficio:
L’organizzazione persegue il miglioramento continuo dell’efficacia e dell’efficienza dei propri servizi a beneficio di tutte le parti interessate.
Nel rispetto di questo principio sono avviate per l’anno 2024 le seguenti azioni di miglioramento:
1) Monitoraggio costante della documentazione inviata all’Ufficio tramite PEC per evitare che, a causa dell’elevato numero di invii soprattutto nei periodi di scadenza, non vengano rispettati i termini nella risposta;
2) Nei casi di situazioni complesse, telefonate da parte dell’Ufficio ad integrazione delle mail inviate e ricevute sulla casella di posta imuonline o tramite PEC per assistere prontamente il cittadino ed evitare possibili fraintendimenti da entrambe le parti.
La Carta dei Servizi impegna il soggetto emittente al rispetto dei principi e delle regole in essa contenuti.
Le previsioni seguenti sono definite in conformità alla legge 69/2009, al Codice del consumo ed alla legge 24 marzo 2012, n. 27.
I principali istituti a tutela del cittadino sono:
- Ravvedimento operoso, secondo il quale chi ha omesso la presentazione della dichiarazione entro la scadenza fissata o non ha effettuato il pagamento, può sanare la propria posizione a condizione che l’ufficio non abbia ancora accertato la violazione (art. 13 d.lgs. 472/1997), attraverso la presentazione della dichiarazione e il pagamento dovuto a titolo di sanzioni ed interessi;
- Autotutela, con cui il contribuente può richiedere all’Amministrazione la revisione o l’annullamento di un atto infondato, illegittimo o viziato da errori (art. 21 nonies della L. n. 241/1990, s.m.i.);
- Per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa. La procedura di reclamo/mediazione deve essere conclusa, a pena di improcedibilità del ricorso, entro il termine di novanta giorni dalla data di notifica di quest’ultimo (art. 17 bis, D. Lgs. n° 546/92);
- Ricorso alla Corte Tributaria di primo grado di Genova entro 60 giorni dalla notifica, secondo le disposizioni del D.Lgs. del 31.12.1992 n. 546 (o di secondo grado, o Corte di Cassazione), nel caso in cui il contribuente ritenga la pretesa tributaria illegittima o infondata. Possono essere impugnati: avviso d’accertamento esecutivo; provvedimenti di diniego del rimborso, anche parziale; altri atti impugnabili per legge presso le Corti Tributarie, secondo modalità e procedure che vengono riportate sugli atti stessi.
Il contribuente può presentare ricorso entro 60 giorni dalla notifica contro:
Per controversie di valore fino a 3.000,00 euro il ricorso può essere proposto direttamente dall’interessato, senza avvalersi di assistenza tecnica.
Per importi superiori a 3.000,00 euro, il ricorrente deve necessariamente farsi assistere da un difensore abilitato, ai sensi di quanto previsto all'articolo 12 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546.
Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.
Nel caso in cui si è assistiti da un difensore abilitato, il ricorso deve essere proposto mediante notifica al Comune di Genova unicamente via PEC all’indirizzo comunegenova@postemailcertificata.it con le modalità stabilite dall’art.16 bis commi 3 e 3 bis del D.Lgs 31.12.1992 n. 546.
Nel caso in cui non si avvalga dell'assistenza tecnica, l'interessato ha facoltà di notifica e deposito cartaceo del ricorso con le modalità previste dall’art. 16 del medesimo decreto.
In tal caso il ricorso può essere presentato presso il Comune di Genova – Direzione Politiche delle Entrate – Settore Riscossione e Contrasto all’Evasione – presso Protocollo Generale – Via di Francia 1 , 9° piano – 16149 Genova.
Successivamente, entro 30 giorni dalla notifica del ricorso al Comune, il ricorrente dovrà costituirsi in giudizio mediante deposito di copia del ricorso presso la Corte Tributaria di primo grado adita, secondo le modalità previste dall’art. 22 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546.
La Corte Tributaria di primo grado territorialmente competente è sita in Piazza Dante 7 – 16121- Genova.
Ai sensi dell'art. 17 bis del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546, così come modificato dall'art. 9 del D.Lgs 24.09.2015 n. 156, per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Per valore della lite, di cui al periodo precedente, si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato (art. 12 comma 2 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546, così come modificato dall'art. 9 del D.Lgs 4.09.2015 n. 156).
In tali casi, il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica del Comune di Genova, termine entro il quale può essere attivata la mediazione. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
Entro 30 giorni dal termine della mediazione, è possibile depositare, con le stesse modalità sopra indicate, il ricorso in Commissione Tributaria di Genova per la costituzione in giudizio del ricorrente.