Il servizio offre il rilascio dell’autorizzazione ai sensi della Legge Regionale 4 luglio 2007, n. 25 svolgere il servizio ad esclusiva finalità turistica con i veicoli di cui all’art 47, comma 1 lettere a), b), c) e n) del D.Lgs n. 285/1992, tra i quali (punto n) i trenini turistici, classificati veicoli atipici.
I trenini turistici sono composti da un autoveicolo idoneo al traino e fino a tre rimorchi, possono circolare solo su percorsi prestabiliti e approvati dal competente Dipartimento Trasporti Terrestri, sentito l’ente proprietario della strada.